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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: POTERI E LIMITAZIONI L'Avvocato risponde 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: POTERI E LIMITAZIONI

Sul finire dello scorso giugno a Matera, si è svolto un convegno nazionale sull’Amministrazione di Sostegno, sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. Vogliamo approfondire anche noi per i nostri lettori, quali siano le caratteristiche di tale attività che, ultimamente, sta trovando molto seguito di attuazione, nella salvaguardia delle figure più deboli. In buona sostanza, l’amministratore di sostegno è una figura istituita per curare gli interessi di soggetti, che, a causa di infermità fisica o psichica, non si trovino in situazione di autosufficienza, anche momentanea o parziale.
Il Giudice Tutelare, a seguito di ricorso degli interessati, nomina una persona che si prenda cura del soggetto e del suo patrimonio.
Non solo gli anziani ed i disabili possono essere i destinatari di tali provvedimenti di sostegno, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, detenuti e malati terminali.
Il ricorso può essere presentato dalla stessa persona che necessita di aiuto, dal coniuge o dal convivente e dai parenti entro il quarto grado.
La procedura è semplificata e non necessita di assistenza legale, fino ad arrivare al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, da parte del Giudice Tutelare.
Tale provvedimento deve contenere tutte le informazioni necessarie su generalità, durata dell’incarico, oggetto dell’incarico stesso, atti, limiti e spese. Ovviamente, nella scelta della persona da nominare, il giudice dà prelazione al coniuge non separato, ai genitori ed ai parenti più stretti. Le spese di tale incarico sono demandate alla persona amministrata, a seguito del consenso fornito da tutti i parenti. Nei poteri del nominato amministratore, non sussistono l’alienazione di beni, la costituzione di pegni o ipoteche, il procedere a divisione di beni o promuovere i relativi giudizi: lo stesso non puo neppure attuare concordati o fare compromessi e transazioni.
Vi è una grossa differenza con la figura del procuratore in quanto, mentre quest’ultimo risponde del suo operato al mandante ed agli eventuali eredi, l’amministratore di sostegno risponde esclusivamente al Giudice Tutelare che lo ha nominato.
È figura molto diversa anche quella del tutore, in quanto facultato a sostituire l’interdetto in tutto e per tutto, e non solo in quelle attività specificatamente indicate dal Giudice Tutelare, nel decreto di nomina.

Per maggiori informazioni è possibile richiedere la consulenza specifica dei legali dello Studio Legale Labonia.

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